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Detrazioni del 36%

Domande e risposte dell’Agenzia delle Entrate sulle “detrazioni del 36%” – Circolare 19/e 2012
Circ. n. 19/E del 1° giugno 2012

Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa
Irpef – Risposte a quesiti

 PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su  varie  questioni interpretative  poste  all’attenzione   della   scrivente   riguardanti   le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo  e  per a riqualificazione  energetica  degli  edifici,  le  detrazioni  per  spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per i disabili,  nonché altre questioni in tema di deduzioni e detrazioni. Nel seguito per  TUIR  si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. …

 

1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO  DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO

 1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione – Decorrenza

D. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in  vigore  il  14 maggio 2011, ha eliminato  l’obbligo  di  inviare  tramite  raccomandata  la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire  se  la  soppressione  dell’obbligo  di  comunicazione  al   Centro operativo di Pescara decorra dal 14 maggio 2011  o  riguardi  l’intero  anno 2011.

R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del DL  n.  70  del  2011,  al  fine  di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni  per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ha sostituito l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998,  n.  41 (regolamento di attuazione) richiedendo di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e  se  i  lavori  sono effettuati dal detentore, gli estremi  di  registrazione  dell’atto  che  ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini  del  controllo  della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli  uffici  i  documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia delle entrate”.  Si ricorda che in base all’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998 la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione degli obblighi di cui  all’art.  1, comma 1,  la  cui  lett.  a)  –  come  prima evidenziato – prevede ora l’indicazione dei  dati  catastali  identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

In sostanza, a decorrere dal 14  maggio  2011,  la  disposizione  ha sostituito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi  e  di conservare  la  documentazione  prevista  dal  provvedimento  del  Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011. Considerato che la detrazione si applica per anno d’imposta e che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio  iniziati nel 2011 la  detrazione  è  indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  da presentare nel 2012, è  possibile  fruire  della  detrazione  per  i  lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di mancato invio  della  comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei  redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dalla vigente lett.  a)  del  citato decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia  conservata  la  relativa documentazione.

Si ricorda che i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con  la comunicazione al Centro Operativo  di  Pescara  entro  il  13  maggio  2011, dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da  E51  a E53 del modello 730/2012 o dei righi  da  RP51  a  RP54  del  modello  UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.

I contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno,  invece,  compilare  le  colonne  relative   ai   dati   catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012  o  dei  righi  da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” degli stessi righi.

 

1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione – Acquisto box pertinenziali

D. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione  di  inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede  di  conoscere  se  per  gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 – per  i  quali  non  sia  stata inviata  la  comunicazione  nel  2011,  prima  della   presentazione   della dichiarazione dei redditi – il contribuente possa  ugualmente  fruire  della detrazione.

R. Con  risoluzione  n.  166  del  20/12/1999  è  stato  chiarito  che, nell’ipotesi di acquisto di box pertinenziali, la comunicazione  all’Ufficio finanziario da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione d’imposta poteva essere successiva alla data  di  inizio  lavori  (che  sono effettuati  dal  concessionario  o   dall’impresa   di   costruzione).   Era necessario,  comunque,   che   la   suddetta    comunicazione    pervenisse all’Amministrazione finanziaria  entro  i  termini  di  presentazione  della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale  s’intende fruire della detrazione [Cfr. anche circolare del 10/06/2004  n.  24  (punto 1.2)].

Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel  2010,  il  contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011  l’obbligo di comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione  di  taluni dati nella dichiarazione  dei  redditi,  in  caso  di  acquisto  di  box  il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto  di  box  effettuati  nel  2010,  potrà  fruire  della detrazione a condizione che compili le colonne relative  ai  dati  catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012  o  dei  righi  da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012. I dati catastali dell’immobile (box pertinenziale) acquistato nel  2010 saranno associati alle spese sostenute, indicate  nelle  sezioni  III-A  del quadro E modello 730/2012 o  del  quadro  RP  dal  modello  UNICO  PF  2012, mediante l’apposito  numero  d’ordine  presente  nell’ultima  colonna  della sezione III-A e nella prima colonna della sezione III-B.     Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione  III-B deve essere compilata solo con  riferimento  ai  lavori  iniziati  nell’anno 2011.

 

1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della  manodopera in fattura

D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio  2011, ha eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura. Si chiede di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011 o possa operare anche per il pregresso.

R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70  del  2011,  nel  quadro  degli interventi di semplificazione, ha abrogato l’art. 1, comma 19,  della  legge n. 244 del 2007 secondo cui “Le agevolazioni fiscali  di  cui  al  comma  17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.” Il citato comma 17  ha  esteso  agli  anni  dal  2008  al  2012 (estensione poi limitata al 2011 dall’art. 4 del DL  n.  201  del  2011)  le

agevolazioni relative:

a) agli interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio  (di  cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

b) agli interventi di  restauro  e  risanamento  conservativo  e  di ristrutturazione edilizia  riguardanti  interi  fabbricati  eseguiti  dal  1 gennaio  2008  al  31  dicembre   2012   da   imprese   di   costruzione   o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano  alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno  2013 (di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

In altri termini, il DL  n.  70  del  2011  ha  soppresso  l’obbligo  di indicare nella  fattura  in  maniera  distinta  il  costo  della  manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio  edilizio, prima posto come condizione per  la  fruizione  delle  relative  detrazioni. Detta soppressione ha effetto anche per gli interventi di  riqualificazione energetica degli edifici (cfr. circolare n. 36/E del 31 maggio 2007).

Si  ritiene  che  la  soppressione  della  condizione   della   separata indicazione della manodopera nella fattura abbia effetto sia  per  le  spese sostenute nel 2011, ma in data  antecedente  al  14  maggio  2011,  data  di entrata in vigore del DL n. 70 del 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerata  la  sostanziale  riferibilità  della  soppressione dell’obbligo in esame alla fattispecie di  cui  all’art.  3, comma  2,  del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei). Si fa presente, per completezza, che la separata indicazione del  costo della manodopera in fattura non  è  richiesta  neanche  per  gli  interventi agevolabili in base al nuovo art. 16-bis del TUIR introdotto dall’art. 4 del DL 201 del 2011.

 

1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni

D. Si chiede conferma che anche a seguito dell’entrata in  vigore delle modifiche introdotte dal DL n. 70 del 2011 è sufficiente per  il  singolo condomino esibire in sede di controllo la sola certificazione o attestazione dell’amministratore di condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o  36  per  cento,  con l’indicazione della somma spettante, in quanto la restante documentazione  è nel solo possesso dell’amministratore. La suddetta certificazione dovrebbe essere sufficiente per consentire di fruire della detrazione senza necessità di esibire al CAF copia di tutta la documentazione conservata in originale dall’amministratore.

R. Anche a seguito delle modifiche introdotte dal DL  n.  70  del  2011, nell’ipotesi di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,  vale quanto precisato con circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E,  al  par.  4.6, per cui il condomino potrà fruire della detrazione in esame, se in  possesso della certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di  essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della  detrazione  (cfr.  anche  le  istruzioni  al modello di dichiarazione UNICO/2012 e 730/2012). È necessario, inoltre, che l’amministratore conservi tutta la documentazione originale, così  come individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla  a  richiesta  degli  uffici.  In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012 – UNICO/2012) i singoli condomini devono limitarsi ad  indicare  il  codice  fiscale  del  condominio,  senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro  AC  concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare  alla  propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o  di utilizzo del modello 730,  da  presentare  unitamente  al  frontespizio  del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.

 

1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

D. A  seguito   dell’emanazione   del   Provvedimento   del   Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 149646 del  2  novembre  2011,  si  chiede  di  conoscere se la prevista dichiarazione sostitutiva di cui  al  punto  1  del Provvedimento, in cui è richiesta l’indicazione della data di inizio lavori, individui un obbligo generalizzato sostitutivo  della  precedente  “abolita” comunicazione.

R. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio  di  cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al punto 1 sono  richieste “Le  abilitazioni  amministrative  richieste  dalla   vigente   legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da  realizzare  (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)”. Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di  ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la “dichiarazione  sostitutiva  dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.  47 del  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data  di  inizio dei  lavori  ed   attestata   la   circostanza   che   gli   interventi   di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli  agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun  titolo  abilitativo,  ai  sensi della normativa edilizia vigente”.

   

1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile

D. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al venditore.

R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento  prevista,  per  gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto  tra  vivi  dell’unità  immobiliare  sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7,  della legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n.  289 del 2002). In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava per i rimanenti periodi  d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

In base alla disciplina applicabile dal 17  settembre  2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in  caso  di vendita dell’unità immobiliare sulla quale  sono  stati  realizzati  gli interventi  agevolabili,  le  detrazioni  “possono  essere  utilizzate dal venditore oppure possono  essere  trasferite  per  i  rimanenti  periodi  di imposta… all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n.  201  del  2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita  dell’unità  immobiliare  sulla  quale  sono  stati realizzati gli interventi… la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dell’agevolazione in esame. Si confermano quindi i chiarimenti già forniti con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanze con la quale si è precisato che benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” (non oggetto di modifica) la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Nell’ipotesi, invece, di  trasferimento mortis  causa  dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio,  resta  invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta  dell’immobile, come previsto dal quarto periodo dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011.

 

 1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile

D. Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita dell’immobile si applichino anche alla detrazione del  55%  per interventi di riqualificazione energetica?

R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia “concessa con le modalità di cui all’art.  1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n.  41”, ossia con le modalità previste per l’agevolazione per interventi di  recupero  del  patrimonio edilizio.

Con circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 è stato chiarito che in relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise   indicazioni rinvenibili nel decreto attuativo del 19 febbraio 2008, si  rinviava  alla prassi normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Successivamente, il  DM  di  attuazione  del  19  febbraio  2007  (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2008) ha previsto all’art. 9-bis che “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5,  le  relative  detrazioni  non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Al riguardo, sebbene il richiamato art. 9-bis del  DM  del  19  febbraio 2007 non sia stato espressamene modificato, tenendo  conto  della  gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 alle “modalità di cui all’art. 1 della legge 27  dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, ossia alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità  immobiliari  sulle  quali  sono  stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.

È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le modalità applicative delle due agevolazioni fiscali.

 

1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre

D. L’art.  16-bis del TUIR ha introdotto a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere se nell’ipotesi di alienazione dell’immobile, siano ancora attuali i chiarimenti contenuti nella circolare 12 maggio 2000, n. 95/E (punto 2.1.14), con i quali si stabiliva il diritto a detrarre la rata relativa all’anno del passaggio di proprietà, in capo  al contribuente   che   risultava   proprietario   al   31/12   dell’anno  del trasferimento.

R. Come chiarito al par. 1.6 dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi  di  esse  competa  la  fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si  trasferisce  per  intero  al  soggetto acquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili  intervenute  a  decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel relativo atto è presente  un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzate in capo al cedente. Si precisa che la quota detraibile nell’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente titolare del diritto a fruire della detrazione residua in base alle indicazioni in precedenza date. Ad esempio, se in un contratto di  compravendita di un immobile  del  5 dicembre 2011 è prevista una clausola  diretta  a  mantenere  la  detrazione residua in capo al cedente,  quest’ultimo  fruirà  dell’intera  quota  della detrazione riferita al 2011.

 

 1.9 Ristrutturazione della fognatura – Bonifica del terreno

D. Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che hanno interessato le reti fognarie.  Si chiede se la detrazione d’imposta prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 possa essere fruita, oltre che per le spese di ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute, nell’ambito del medesimo intervento, per la bonifica del terreno con la rimozione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione è   indispensabile  per la prosecuzione dei lavori.

R. Con risoluzione 11 novembre 2002, n.  350, è stato precisato che nell’ambito dei lavori per la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari possono essere compresi anche quelli  relativi alla costruzione o il rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche  proprie degli interventi di manutenzione straordinaria, da considerare riferiti, come chiarito con circolare n.  57  del 1998,  agli  “…  interventi,  anche  di  carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere  in efficienza ed adeguare  all’uso  corrente  l’edificio  e  le  singole  unità immobiliari, con il rispetto della  superficie,  della  volumetria  e  della destinazione d’uso”. I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l’edificio, seppur effettuati su parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, non possono – di per sé – fruire dell’agevolazione prevista dalla citata legge n. 449 del 1997 in quanto non riconducibili ad alcuno  degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b),  c)  e  d),  dell’art.  31 della legge n. 457 del 1978 (ora art. 3 del DPR n. 380 del 2001) dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale.  Sul punto si osserva altresì che il legislatore con legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 5 ha  esteso  l’agevolazione  in  esame  ai  soli  interventi  di bonifica dell’amianto (ora oggetto della lett. l del comma  1  dell’art.  16-bis del TUIR), costituendo solo per tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla classificazione tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. La scrivente, comunque, ha riconosciuto ricomprese negli interventi agevolabili, tra  l’altro, la  progettazione  dei  lavori,  le  perizie  e sopralluoghi  nonché  gli  eventuali  costi  strettamente   collegati   alla realizzazione degli interventi (cfr. circolari 24 febbraio 1998, n. 57 e 11 maggio 1998 n. 121, nonché risoluzione 18 agosto 2009 n. 229). Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” oggetto dell’agevolazione e nei  limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato.  Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l’accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei  lavori  di  bonifica  e l’individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose  valutazioni  tecniche  fondate  su  elementi oggettivi.

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